
Le servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
L’art. 1061 c.c. stabilisce che “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. La dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’apparenza della servitù presuppone l’esistenza oggettiva di una situazione di fatto che riveli ,di per sé ,l’assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocabilmente strumentali all’esercizio della servitù. Due sono i caratteri essenziali di queste opere.
Il primo è la permanenza attraverso cui si possa desumere che si tratti di un vincolo destinato a consentire la realizzazione di un’attività stabile e non puramente precaria. Il secondo é la visibilità che renda inequivocabile lo stato delle cose e faccia presumere la sua conoscenza nel proprietario del fondo gravato.In questo quadro è intervenuta la corte di cassazione con l’ordinanza 6 maggio 2021 numero 11.834. I giudici, sulla scorta della tradizione giuridica, hanno affermato che il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinati al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiute in via precaria, bensí di preciso onere a carattere stabile.
Nel caso concreto si trattava di valutare se l’esistenza di una strada potesse essere considerata come elemento integrante l’acquisizione di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.La risposta della corte é in senso negativo. Si è affermato che per l’acquisto di una servitù di passaggio non basta l’esistenza di una strada o di un percorso astrattamente idoneo, essendo invece essenziale che le opere in questione mostrino di per sé il preciso scopo di creare una situazione di inequivocabile asservimento di un fondo ad un altro.