
La risoluzione del contratto preliminare
Recentemente la corte di cassazione è tornata ad occuparsi, sotto il profilo della forma, della risoluzione ,per mutuo consenso, del contratto preliminare. La risoluzione per mutuo consenso di un contratto si basa, in particolar modo, sul disposto dell’articolo 1372 c.c. che afferma: ” il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.” La corte ,con ordinanza interlocutoria 31 maggio 2021 numero 15.114 ,affronta , nello specifico, il problema se la risoluzione per mutuo consenso del contratto preliminare debba essere calata nella stessa forma prescritta per il preliminare stesso.
A sua volta l’articolo 1351 c.c. stabilisce: “il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”.Conseguentemente il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile deve essere redatto per iscritto così come previsto dalla legge per il contratto definitivo. La domanda che la corte di cassazione si pone è se , in un caso del genere, anche lo scioglimento del contratto preliminare debba osservare la forma scritta o meno.Il quesito è giustificato, sempre secondo le considerazioni dei giudici, dal fatto che ,attraverso lo scioglimento del contratto in questione ,non si produce alcun effetto di natura reale, ma soltanto l’estinzione delle precedenti obbligazioni personali.L’alternativa è, quindi, di osservare il vincolo di forma per una non meglio specificata esigenza di simmetria in qualche modo analoga a quella richiesta dal codice civile nella concatenazione del contratto preliminare e del conseguente definitivo oppure ispirarsi al principio della libertà di forma della esternazione della volontà privata che, peraltro, dovrebbe rappresentare la norma in tutti i casi in cui non sia specificamente prescritto il contrario.