
La procura generale e gli atti di straordinaria amministrazione
La norma di riferimento è l’articolo 1708 del codice civile che recita: “il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”. Non v’é dubbio che il mandato ricomprenda anche gli atti preparatori e conseguenziali rispetto a quelli specificamente indicati nel mandato stesso. La questione riguarda in particolare gli atti di straordinaria amministrazione che ,nel mandato generale ,devono essere espressamente indicati onde conferire al mandatario la legittimazione al relativo compimento.
Secondo un orientamento occorre una indicazione specifica e di dettaglio affinché il mandatario possa agire con pienezza di poteri. Secondo un più ampio orientamento ,condiviso anche dalla corte di cassazione ,è sufficiente indicare la natura degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Seguendo tale ultima posizione, quindi, basterebbe indicare nella procura generale ad esempio gli atti di vendita, di permuta, eccetera. In tal caso il mandatario sarebbe legittimato a porre in essere qualunque atto, ancorché di straordinaria amministrazione, inquadrabile negli schemi generali predetti ed indicati nel mandato.
Al contrario ,attraverso il mandato generale ,è possibile attribuire al mandatario la legittimazione a porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ,indipendentemente da una specificazione dei medesimi da parte del mandante.Ovviamente la distinzione operata dal legislatore trova la sua base nella maggiore importanza, soprattutto in termini patrimoniali, degli atti di straordinaria amministrazione e rappresenta una più circostanziata tutela per il mandante.