Notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone Roma

La prelazione agraria

La prelazione agraria

La corte di cassazione con ordinanza 7 gennaio 2021 numero 42 si è occupata, in dettaglio ,della legittimazione all’esercizio del diritto di prelazione agraria. In quest’occasione la corte ha spiegato che la prelazione ed il riscatto agrari, ai sensi della legge 590 del 1965, sono un precipitato dell’attività di coltivazione della terra e vanno intesi in senso restrittivo. Ció vuol dire che la prelazione non sussiste in capo a chi si dedica in modo esclusivo o prevalente al governo ed all’ allevamento del bestiame in quanto trattasi di attività diversa dalla coltivazione del fondo.

Quest’ultima va intesa, sempre secondo la cassazione, come coltivazione della terra. L’eventuale esistenza del bestiame da allevare o da governare deve rappresentare una mera attività complementare o aggiuntiva .Con la sentenza 6 agosto 2002 numero 11.757 la stessa corte si è ,poi , occupata del se la prelazione completa anche in caso di fondo non interamente destinato a coltivazione ,bensì avente in parte anche una destinazione diversa.In questo caso il verdetto è stato che la prelazione ,ed il conseguente riscatto ,competono se la parte agricola del fondo sia da considerare ampiamente prevalente in termini di valore e di superficie.

Piú specificamente in questi casi il diritto di prelazione ,ed il conseguente diritto di riscatto, hanno ad oggetto l’intero fondo, compresa la parte non prevalente non avente destinazione agricola.Infine la cassazione con sentenza 2 marzo 2000 numero 23 27 ha confermato che la prelazione esiste indipendentemente dalle dimensioni del fondo agricolo e che ,pertanto ,ad essa sono soggetti sia i terreni di modeste dimensioni sia i terreni di vasta estensione, indipendentemente dalla coltivazione in atto. A tale ultimo proposito si è ,per esempio ,ritenuto soggetto a prelazione anche il terreno boschivo.