Notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone Roma

La dichiarazione di conformità catastale ed il contratto preliminare

La dichiarazione di conformità catastale ed il contratto preliminare

Una questione particolarmente interessante riguarda l’applicabilità o meno della normativa sulla attestazione della conformità catastale ai contratti preliminari aventi ad oggetto immobili.In altri termini, e con riferimento ad un caso concreto ,si pone la domanda se il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un fabbricato urbano debba contenere l’attestazione del promittente venditore circa la conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto di quanto dedotto in contratto.

In punto di principio la risposta é decisamente negativa in quanto la stessa normativa in esame prevede la sua applicabilità agli atti aventi ad oggetto “il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali”. Il contratto preliminare non produce i predetti effetti ma rappresenta solo fonte di obbligazioni tra le parti.Si è posto ,però , un ulteriore quesito , vale a dire , se il contratto preliminare di compravendita immobiliare ,privo della attestazione di conformità , sia suscettibile, in caso di inadempimento, di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 c.c. In altre parole se ,in carenza di tale dichiarazione, si possa ottenere una pronuncia giudiziale costitutiva che produca il trasferimento dell’immobile dal promettente venditore al promettente acquirente.

Secondo un diffuso orientamento la risposta è positiva in quanto la prescrizione in esame si riferisce agli atti notarili e non è estensibile ai provvedimenti giudiziali ed ,in particolare, alle sentenze. Sulla base di questo presupposto è evidente che anche la pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c. non può essere impedita ,o comunque condizionata , dall’assenza dell’attestazione di conformità nel contratto preliminare che rappresenta solo il presupposto di una tale pronuncia. Secondo un altro orientamento ,invece ,dati gli scopi generali della normativa in considerazione ,con le relative implicazioni fiscali , essa dovrebbe essere riferita a tutti i casi in cui si producono gli effetti del trasferimento, della costituzione o dello scioglimento di comunione di diritti reali. Questo varrebbe anche nelle ipotesi in cui tali situazioni si realizzano attraverso pronunce giudiziali.