
Il patto commissorio e la vendita con patto di riscatto o di retrovendita
Con ordinanza 9 ottobre 2018 numero 24.917 la corte di cassazione si è occupata della ipotesi della violazione del patto commissorio attraverso il meccanismo della vendita con patto di riscatto o di retrovendita. La corte parte dal principio secondo il quale si viola il divieto del patto commissorio di cui all’articolo 2744 codice civile in tutti i casi si realizzi una convenzione attraverso la quale si costituisca in garanzia reale un bene in funzione di un prestito con l’obiettivo del trasferimento del bene medesimo in favore del creditore nel caso di inadempimento all’obbligo di restituzione della somma prestata da parte del debitore. Con riferimento al caso specifico i giudici parlano di un nesso teleologico o strumentale tra la vendita del bene ed il mutuo. Si specifica che la vendita con patto di riscatto o di retrovendita in sé non viola il divieto del patto commissorio ma può rappresentare un mezzo per aggirarlo e ,quindi, per superare la prescrizione del citato articolo 2744.
In particolare ciò avviene quando la somma versata dall’acquirente al venditore non si configura come un vero e proprio prezzo ma come un prestito rispetto al quale la possibilità di riottenere la proprietà del bene ,attraverso il meccanismo del patto di riscatto o di retrovendita ,rappresenta una vera e sostanziale garanzia per il caso di inadempimento all’obbligo di restituzione della somma prestata. Anche in questo caso ,come in altri casi ,la cassazione pone l’accento sul contenuto sostanziale dell’operazione e sul collegamento negoziale posto in essere dalle parti in relazione al risultato finale che si vuole raggiungere.