
Il patto commissorio e la procura a vendere
La norma di riferimento è l’articolo 2744 del codice civile che afferma: “è nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno”. La corte di cassazione con sentenza 26 settembre 2018 n. 22.903 afferma che il divieto del patto commissorio si applica a qualsiasi negozio che venga utilizzato per raggiungere il risultato vietato dalla legge. Il caso esaminato era rappresentato dal rilascio di una procura a vendere un immobile da parte del mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo.
In altri termini il mutuatario ,a garanzia dell’obbligo di restituzione della somma ricevuta in prestito ,aveva conferito al mutuante una procura a vendere un suo immobile da utilizzare in caso di inadempimento ,con l’intesa “de facto” che il mutuante avrebbe incassato il provento della vendita a tacitazione dei suoi diritti.I giudici, quindi, stabiliscono che l’articolo 2744 risulta violato nel caso in cui si accerti un nesso funzionale tra il mutuo e la procura. Al tempo stesso si precisa che questo accertamento è demandato al giudice di merito che non deve limitarsi ad un esame formale dei negozi giuridici in questione ma deve indagarne le rispettive cause alla luce di un potenziale collegamento funzionale. In altri termini dalla complessità dell’operazione nel suo insieme si deve ricavare la valutazione circa la violazione o meno del divieto del patto commissorio.