
Agevolazioni prima casa e risposta ad interpello da parte dell’ Agenzia delle entrate
Con la risposta ad interpello numero 277 / 2021 l’Agenzia delle entrate chiarisce un importante punto circa la spettanza o meno delle agevolazioni prima casa.Il caso esaminato é quello di colui che ha ricevuto per successione un immobile abitativo in un determinato comune richiedendo le agevolazioni prima casa e la possibilità o meno di acquistare ,con atto tra vivi ,un’altra prima casa nel medesimo comune ,obbligandosi di vendere la prima entro un anno dal secondo acquisto.
Il dubbio si pone perché , in linea di massima, tale meccanismo è utilizzato nel caso in cui anche il primo acquisto deriva da un atto tra vivi e non da successione mortis causa.L’agenzia delle entrate richiama la circolare 8 aprile 2016 numero 12 e la risoluzione 4 luglio 2017 numero 86 / E che hanno affermato, in via generale ,che “la modifica delle condizioni stabilite dalla nota II bis (cioè quella che consente di ottenere sul secondo acquisto le agevolazioni prima casa a patto di rivendere quella di cui si è già titolari entro un anno) esplica effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione”.
La conclusione dell’ Agenzia delle entrate e dunque che l’agevolazione competa anche nel caso in esame. “ A tale conclusione si è giunti sulla base della considerazione che la nuova disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova applicazione anche con riferimento agli acquisti effettuati a titolo gratuito, atteso che l’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000 numero 342, rinvia espressamente alle condizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato al TUR”.